Art. 112
Disposizioni generali per l’approvazione dei modelli interni completi e parziali
In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni generali per l’approvazione dei modelli interni completi e parziali
1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno completo o parziale approvato dalle autorità di vigilanza.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più elementi seguenti:
a)
uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli ;
b)
il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’;
c)
l’aggiustamento di cui all’.
In aggiunta, modelli parziali possono essere applicati a tutta l’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.
3. In qualsiasi domanda di approvazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano quanto meno prove documentali a dimostrazione del fatto che il loro modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125.
Quando la domanda di approvazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125 sono adeguati per tenere conto dell’ambito limitato di applicazione del modello.
4. Le autorità di vigilanza decidono in merito alla domanda entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa.
5. Le autorità di vigilanza approvano la domanda solo se sono convinte che i sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione sono adeguati ed in particolare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.
6. La decisione delle autorità di vigilanza di respingere la domanda di utilizzo di un modello interno riporta l’indicazione dei motivi sui quali si basa.
7. Dopo l’approvazione ad utilizzare un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono, con decisione motivata, essere tenute a fornire alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2.
Storico versioni
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