Art. 111
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
1. Per garantire che sia applicato lo stesso trattamento a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard o per tenere conto degli sviluppi del mercato, la Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono quanto segue:
a)
una formula standard, conformemente alle disposizioni dell’ e degli articoli da 103 a 109;
b)
gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi che rientrano nei rispettivi moduli di rischio di cui all’ e qualsiasi aggiornamento successivo;
c)
i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo di ciascuno dei moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli , il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all’, nonché l’impostazione idonea per integrare il metodo di cui all’ nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard.
d)
i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all’allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;
e)
laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell’impresa interessata e aggiustare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
f)
i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e) devono soddisfare per garantire che il rischio sia stato effettivamente trasferito ad un terzo;
g)
i metodi e i parametri da utilizzare per la valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’, compresa la percentuale di cui all’, paragrafo 3;
h)
i metodi e gli aggiustamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;
i)
il metodo da utilizzare per calcolare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all’;
j)
il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell’impresa come previsto all’, paragrafo 7;
k)
i metodi standardizzati che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell’impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, all’accuratezza e all’adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza;
l)
i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare ciascuna di tali semplificazioni, come previsto all’;
m)
l’impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell’ nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all’, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall’influenza esercitata dall’impresa partecipante su dette imprese partecipate.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione può adottare misure di attuazione che stabiliscono limiti quantitativi e criteri in materia di ammissibilità delle attività per far fronte a rischi che non sono adeguatamente coperti da un sottomodulo. Tali misure di attuazione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali misure alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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