Art. 100
Disposizioni generali
In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni generali
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità.
Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla sottosezione 2 o un modello interno come previsto alla sottosezione 3.
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