Art. 1
Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)
In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)
La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell’ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l’accesso per gli utenti finali disabili.
2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.
3. La presente direttiva, pur non prescrivendo né vietando condizioni, imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell’informazione, atte a limitare l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali, ove consentito dalla legislazione nazionale e in conformità del diritto comunitario, prevede tuttavia un obbligo di fornire informazioni in ordine a tali condizioni. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all’ della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
4. Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
la lettera b) è soppressa;
b)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
“servizio telefonico accessibile al pubblico”: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;
d)
“numero geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP);»
c)
la lettera e) è soppressa;
d)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
“numero non geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi “premium rata”.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici
1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un’impresa.
2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»;
4)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*1), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
(*1)
GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;"
5)
all’, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre obblighi alle imprese al fine di garantire che siano messi a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso, accessibilità per gli utenti finali disabili e qualità del servizio.»;
6)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Misure destinate agli utenti finali disabili
1. A meno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l’effetto equivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire l’accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all’, paragrafo 3, e all’ destinati agli utenti finali disabili sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.
2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare della gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
3. Nell’adottare le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;
7)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’. L’autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»;
8)
all’articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.
2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso alla rete di cui all’, paragrafo 1, o dall’uso dei servizi individuati all’, paragrafo 3, e agli , soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.»;
9)
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 33.»;
10)
l’intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:
«CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESE CHE DETENGONO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SU MERCATI AL DETTAGLIO SPECIFICI»;
11)
l’articolo 16 è soppresso;
12)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:
a)
in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un’autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 15 di detta direttiva non è effettivamente concorrenziale; e
b)
giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
13)
gli articoli 18 e 19 sono soppressi;
14)
gli articoli da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 20
Contratti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a)
la denominazione e l’indirizzo dell’impresa;
b)
i servizi forniti, tra cui in particolare:
—
se viene fornito o meno l’accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all’articolo 26,
—
informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario,
—
i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell’allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione,
—
informazioni sulle procedure poste in essere dall’impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure,
—
i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi,
—
eventuali restrizioni imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
c)
qualora esista un obbligo ai sensi dell’articolo 25, la scelta dell’abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
d)
il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;
e)
la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:
—
ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,
—
eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,
—
eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale;
f)
le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
g)
i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 34;
h)
i tipi di azioni che l’impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e alle vulnerabilità.
Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all’articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.
Articolo 21
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all’allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d’uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l’incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro:
a)
fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;
b)
informare gli abbonati di eventuali modifiche all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati;
c)
informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;
d)
fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;
e)
informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonché
f)
comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.
Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.
4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:
a)
gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché
b)
i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 22
Qualità di servizio
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l’altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato III.
3. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.
Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto alla fissazione di siffatte prescrizioni, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire che le prescrizioni in oggetto non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni della Commissione nel deliberare sulle prescrizioni in oggetto.
Articolo 23
Disponibilità di servizi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.»;
15)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 23 bis
Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili
1. Gli Stati membri consentono alle autorità nazionali pertinenti di specificare, ove opportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:
a)
possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e
b)
beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.»;
16)
l’articolo 25 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Servizi di consultazione degli elenchi telefonici»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;
c)
i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizioni dell’ della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.
4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 28.
5. I paragrafi da 1a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;
17)
gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 26
Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo “112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo “112”, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro.
7. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi del “112” negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. L’adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 27
Prefissi telefonici europei
1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso “00” sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell’esistenza di tali disposizioni.
2. La gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), tra cui l’assegnazione del numero e le relative attività di promozione, sono di esclusiva competenza di un soggetto giuridico stabilito nella Comunità e designato dalla Commissione. Quest’ultima adotta le necessarie misure di attuazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso l’ETNS applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.»;
18)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 27 bis
Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi
1. Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il “116” identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (*2). Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il “116”. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini vengano opportunamente informati circa l’esistenza e l’utilizzazione dei servizi forniti nell’ambito dell’arco di numerazione “116”, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.
4. Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell’arco di numerazione “116” adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, si adoperano per garantire ai cittadini l’accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero 116000.
5. Onde assicurare l’effettiva attuazione negli Stati membri dell’arco di numerazione “116”, e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi (116000), tra cui l’accesso per gli utenti finali disabili quando si recano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. L’adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione di tali servizi, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
(*2)
GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»;"
19)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Accesso a numeri e servizi
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a)
accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno della Comunità; nonché
b)
accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN).
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pertinenti possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.»;
20)
l’articolo 29 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico e/o accesso a reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, parte A.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
21)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Agevolare il cambiamento di fornitore
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all’allegato I, parte C.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.
Fatto salvo il primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare all’abbonato la continuità del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. Le autorità nazionali competenti prendono anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.
Gli Stati membri provvedono affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.
6. Fatta salva l’eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»;
22)
all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.
Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal 25 maggio 2011, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.
Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.»;
23)
l’articolo 33 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi, in particolare, i consumatori disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell’ambito delle loro decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono promuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 1.»;
24)
all’articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo. Tali procedure permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.»;
25)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Adeguamento degli allegati
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all’andamento della domanda del mercato, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 37, paragrafo 2.»;
26)
all’articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Qualsiasi modifica avente un’incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»;
27)
l’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell’articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
28)
gli allegati I, II, III sono sostituiti dal testo che compare nell’allegato I della presente direttiva e l’allegato VI è sostituito dal testo che compare nell’allegato II della presente direttiva;
29)
l’allegato VII è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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