Art. 1 · Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori

Art. 1

Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori

In vigore dal 3 nov 2009
Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori 1.   Gli Stati membri che devono far fronte a un grave rischio di carenza o a un'effettiva carenza nell'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti direttamente causati dalla pandemia di influenza A(H1N1) possono temporaneamente: a) ridurre, in deroga all'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE, i livelli minimi di emoglobina nel sangue dei donatori a non meno di 120g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini; e/o b) stabilire, in deroga all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE, un periodo di esclusione non inferiore a 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un'affezione di tipo influenzale. 2.   L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni: a) lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione delle misure che ha preso o intende prendere a norma del paragrafo 1; b) detto Stato membro comunica alla Commissione le ragioni della necessità di tali misure, segnatamente per quanto riguarda la portata del rischio di carenza o dell'effettiva carenza di sangue e di emocomponenti, ivi compresa una descrizione dei criteri e dei metodi utilizzati per valutare tale necessità; c) non appena, secondo gli stessi criteri e metodi di cui alla lettera b), l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti torna a un livello sufficiente, lo Stato membro interessato pone fine all'applicazione delle deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione.
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