Art. 1
Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori
In vigore dal 3 nov 2009
Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori
1. Gli Stati membri che devono far fronte a un grave rischio di carenza o a un'effettiva carenza nell'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti direttamente causati dalla pandemia di influenza A(H1N1) possono temporaneamente:
a)
ridurre, in deroga all'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE, i livelli minimi di emoglobina nel sangue dei donatori a non meno di 120g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini;
e/o
b)
stabilire, in deroga all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE, un periodo di esclusione non inferiore a 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un'affezione di tipo influenzale.
2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione delle misure che ha preso o intende prendere a norma del paragrafo 1;
b)
detto Stato membro comunica alla Commissione le ragioni della necessità di tali misure, segnatamente per quanto riguarda la portata del rischio di carenza o dell'effettiva carenza di sangue e di emocomponenti, ivi compresa una descrizione dei criteri e dei metodi utilizzati per valutare tale necessità;
c)
non appena, secondo gli stessi criteri e metodi di cui alla lettera b), l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti torna a un livello sufficiente, lo Stato membro interessato pone fine all'applicazione delle deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione.
Storico versioni
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