Art. 3
In vigore dal 28 ott 2009
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi il 1o novembre 2011 un prodotto cosmetico non conforme alla direttiva in parola possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi il 1o novembre 2012 un prodotto cosmetico non conforme alla direttiva in parola possa essere venduto o ceduto al consumatore finale nella Comunità.
Storico versioni
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