Art. 9 · Irrorazione aerea

Art. 9

Irrorazione aerea

In vigore dal 21 ott 2009
Irrorazione aerea 1.   Gli Stati membri assicurano che l’irrorazione aerea sia vietata. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni: a) non devono esistere alternative praticabili all’irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto all’applicazione di pesticidi da terra; b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l’impiego nell’irrorazione aerea a seguito di un’analisi specifica dei rischi che la stessa comporta; c) l’operatore che effettua l’irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all’, paragrafo 2. Nel periodo di transizione in cui i sistemi di certificazione non sono ancora istituiti, gli Stati membri possono accettare altre prove di conoscenza sufficiente; d) l’impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un’autorità competente ai fini dell’autorizzazione delle attrezzature e degli aeromobili per l’applicazione aerea di pesticidi; e) se l’area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell’autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei residenti. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali; f) a partire dal 2013, gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. 3.   Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l’irrorazione aerea può essere effettuata, di esaminare le richieste conformi al paragrafo 4 e di rendere pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l’irrorazione aerea. Nell’autorizzazione le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l’ambiente nelle vicinanze dell’area irrorata. 4.   L’utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta di approvazione del piano di applicazione all’autorità competente, corredandola delle evidenze che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. La richiesta di applicazione di irrorazione aerea conforme al piano di applicazione approvato è presentata a tempo debito all’autorità competente. Essa contiene informazioni sul momento previsto dell’irrorazione, i quantitativi e il tipo di pesticidi utilizzati. Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di applicazione di irrorazione aerea, conformi al piano di applicazione approvato, alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato, siano considerate approvate. In casi particolari, come situazioni di emergenza o specifiche situazioni difficili, possono essere presentate, ai fini dell’approvazione, anche richieste singole di irrorazione aerea. Laddove giustificato, le autorità competenti possono applicare una procedura accelerata per accertare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 prima dell’applicazione dell’irrorazione aerea. 5.   Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato. 6.   Le autorità competenti conservano copia delle richieste e delle approvazioni ai sensi del paragrafo 4 e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali l’area da irrorare, il giorno e l’ora previsti dell’irrorazione e il tipo di pesticida, conformemente con la normativa nazionale o comunitaria applicabile.
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