Art. 5
Addestramento
In vigore dal 21 ott 2009
Addestramento
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, come appropriato.
La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell’allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.
2. Entro il 14 dicembre 2013, gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell’allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi.
I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, rinnovare e revocare i certificati.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell’allegato I per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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