Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
«utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
2)
«distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;
3)
«consulente»: persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi, nell’ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;
4)
«attrezzatura per l’applicazione di pesticidi»: ogni attrezzatura specificamente destinata all’applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi;
5)
«irrorazione aerea»: l’applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero);
6)
«difesa integrata»: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
7)
«indicatore di rischio»: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l’ambiente;
8)
«metodi non chimici»: metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell’allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti;
9)
i termini «acque superficiali» e «acque sotterranee» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE;
10)
«pesticida»:
a)
prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b)
biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (19).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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