Art. 20 · Standardizzazione

Art. 20

Standardizzazione

In vigore dal 21 ott 2009
Standardizzazione 1.   Le norme di cui all’, paragrafo 4, della presente direttiva sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (23). La domanda riguardante la formulazione delle norme può essere definita in consultazione con il comitato di cui all’, paragrafo 1. 2.   La Commissione pubblica i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni da essa contemplate e che sono stabilite dall’allegato II, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato istituito dall’ della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione. La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
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