Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 ott 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall’, punto 10, lettera a).
2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.
3. Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.
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