Art. 19
Tariffe e oneri
In vigore dal 21 ott 2009
Tariffe e oneri
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i costi connessi con l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le tariffe e gli oneri di cui al paragrafo 1 siano fissati in modo trasparente e corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.
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