Art. 17
Sanzioni
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2012 e la informano tempestivamente di eventuali modifiche successive.
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