Art. 14 · Difesa integrata

Art. 14

Difesa integrata

In vigore dal 21 ott 2009
Difesa integrata 1.   Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l’agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (22). 2.   Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l’attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l’assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata. 3.   Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all’esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata. 4.   Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d’azione nazionali il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell’allegato III al più tardi il 1o gennaio 2014. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell’allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d’azione nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:128:oj#art-14