Art. 12 · Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

Art. 12

Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

In vigore dal 21 ott 2009
Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l’uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l’uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti: a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all’ del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie; b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi accessibili.
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