Art. 11 · Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile

Art. 11

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile

In vigore dal 21 ott 2009
Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile 1.   Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono: a) dare preferenza ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE, né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE; b) dare preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l’uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e in vigneti; c) ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi; d) la riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
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