Art. 7
Riesame
In vigore dal 21 ott 2009
Riesame
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e, in particolare:
a)
la soglia di 100 m3/anno di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, nonché all’, paragrafo 3, della direttiva 94/63/CE;
b)
la rilevazione della conformità in servizio dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina; e
c)
la necessità di dispositivi di controllo automatico.
Essa comunica i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
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