Art. 6
Sanzioni
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o gennaio 2012 e le notificano tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
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