Art. 5 · Controlli periodici e informativa per il consumatore

Art. 5

Controlli periodici e informativa per il consumatore

In vigore dal 21 ott 2009
Controlli periodici e informativa per il consumatore 1.   Gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all’anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, o utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato. 2.   In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni. 3.   Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori.
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