Art. 9 · Presunzione di conformità

Art. 9

Presunzione di conformità

In vigore dal 21 ott 2009
Presunzione di conformità 1.   Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che reca la marcatura CE di cui all’. 2.   Gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. 3.   Si presume che il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica. 4.   Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.
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