Art. 6 · Libera circolazione

Art. 6

Libera circolazione

In vigore dal 21 ott 2009
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità delll’, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile. 2.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto recante la marcatura CE in conformità dell’ a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile. 3.   Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell’ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.
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