Art. 5
Marcatura e dichiarazione CE di conformità
In vigore dal 21 ott 2009
Marcatura e dichiarazione CE di conformità
1. Anteriormente all’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. La marcatura CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell’allegato III.
3. La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell’allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.
4. È proibita l’apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell’allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale.
Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:
a)
se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; e
b)
il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto e la natura delle informazioni che devono essere fornite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:125:oj#art-5