Art. 4
Responsabilità dell’importatore
In vigore dal 21 ott 2009
Responsabilità dell’importatore
Quando il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, all’importatore incombono i seguenti obblighi:
a)
garantire che il prodotto immesso sul mercato e/o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile; e
b)
rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica.
Storico versioni
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