Art. 21
Verifica
In vigore dal 21 ott 2009
Verifica
Entro il 2012, la Commissione verifica l’efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, tra cui:
a)
la metodologia per l’individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali, come l’efficienza delle risorse, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;
b)
la soglia delle misure di esecuzione;
c)
i meccanismi di sorveglianza del mercato; e
d)
le pertinenti misure di autoregolamentazione promosse.
A seguito di tale verifica, e tenendo segnatamente conto delle esperienze relative all’estensione dell’ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta in particolare l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all’energia, al fine di ridurre significativamente gli impatti ambientali in tutto il ciclo di vita di tali prodotti, previa consultazione del forum consultivo di cui all’ e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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