Art. 14
Informazione dei consumatori
In vigore dal 21 ott 2009
Informazione dei consumatori
In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano:
a)
l’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; e
b)
il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
Storico versioni
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