Art. 14 · Informazione dei consumatori

Art. 14

Informazione dei consumatori

In vigore dal 21 ott 2009
Informazione dei consumatori In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano: a) l’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; e b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.
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