Art. 13 · Piccole e medie imprese

Art. 13

Piccole e medie imprese

In vigore dal 21 ott 2009
Piccole e medie imprese 1.   Nell’ambito dei programmi di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l’efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti. 2.   Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di esecuzione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte delle PMI. 3.   Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.
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