Art. 1
Modifiche della direttiva 2005/35/CE
In vigore dal 21 ott 2009
Modifiche della direttiva 2005/35/CE
La direttiva 2005/35/CE è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.»;
3)
all’ è aggiunto il punto seguente:
«5.
“Persona giuridica”: qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.»;
4)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Violazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a far sì che le persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere ritenute responsabili.
Articolo 5
Eccezioni
1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all’allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell’equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norma 4.2, o all’allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.»;
5)
dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 5 bis
Reati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni ai sensi degli siano considerate reati.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l’atto commesso non provochi un deterioramento della qualità dell’acqua.
3. I casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell’acqua sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.
Articolo 5 ter
Istigazione, favoreggiamento e concorso
Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli siano punibili come reati.»;
6)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Sanzioni
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»;
7)
dopo l’articolo 8 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
Sanzioni applicabili alle persone fisiche
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 8 ter
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
a)
sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
b)
sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c)
sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
Articolo 8 quater
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 8 ter sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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