Art. 1 · Modifiche della direttiva 2005/35/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2005/35/CE

In vigore dal 21 ott 2009
Modifiche della direttiva 2005/35/CE La direttiva 2005/35/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.»; 3) all’ è aggiunto il punto seguente: «5. “Persona giuridica”: qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.»; 4) gli sono sostituiti dai seguenti: « Violazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. 2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a far sì che le persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere ritenute responsabili. Articolo 5 Eccezioni 1.   Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all’allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78. 2.   Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell’equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norma 4.2, o all’allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.»; 5) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5 bis Reati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni ai sensi degli siano considerate reati. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l’atto commesso non provochi un deterioramento della qualità dell’acqua. 3.   I casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell’acqua sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Articolo 5 ter Istigazione, favoreggiamento e concorso Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli siano punibili come reati.»; 6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Sanzioni Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»; 7) dopo l’articolo 8 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Sanzioni applicabili alle persone fisiche Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 8 ter Responsabilità delle persone giuridiche 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2.   Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità. 3.   La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso. Articolo 8 quater Sanzioni applicabili alle persone giuridiche Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 8 ter sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:123:oj#art-1