Art. 8

Art. 8

In vigore dal 19 ott 2009
1.   L’assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio. 2.   Nel caso delle scissioni parziali, l’assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio. 3.   Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nel socio sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall’assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente. 4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni. 5.   I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale. 6.   L’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell’acquisto. 7.   Ai fini del presente articolo, per «valore fiscale» si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società. 8.   Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione. 9.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.
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