Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria in occasione dell’annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizione. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al 15 %. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10 %.
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