Art. 5
In vigore dal 19 ott 2009
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce allora ai diritti e alle obbligazioni della società conferente.
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