Art. 3
In vigore dal 19 ott 2009
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:
a)
che abbia una delle forme enumerate all’allegato I, parte A;
b)
che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un paese terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; e
c)
che sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate all’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:133:oj#art-3