Art. 14
In vigore dal 19 ott 2009
1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.
2. L’applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.
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