Art. 10

Art. 10

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d’attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione. Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell’utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall’utile imponibile della società in detto Stato membro e che non sono state compensate. Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente. Il presente paragrafo si applica anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d’attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.
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