Art. 1
In vigore dal 19 ott 2009
Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
a)
alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri;
b)
ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all’altro operati da una società europea (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (5), o da una società cooperativa europea (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (6).
Storico versioni
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