Art. 90
In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammessi in esenzione:
a)
le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;
b)
i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.
Storico versioni
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