Art. 9

Art. 9

In vigore dal 19 ott 2009
1.   In deroga all’, paragrafo 1, l’esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l’interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l’importo. 2.   In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all’, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità.
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