Art. 89

Art. 89

In vigore dal 19 ott 2009
Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.
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