Art. 87

Art. 87

In vigore dal 19 ott 2009
1.   I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell’esenzione. 2.   Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dell’IVA all’importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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