Art. 86

Art. 86

In vigore dal 19 ott 2009
Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione: a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona; b) per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.
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