Art. 86
In vigore dal 19 ott 2009
Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:
a)
per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona;
b)
per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-86