Art. 85

Art. 85

In vigore dal 19 ott 2009
Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’esenzione: a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio; b) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio.
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