Art. 76
In vigore dal 19 ott 2009
1. L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:
a)
sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove;
b)
sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o
c)
sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:132:oj#art-76