Art. 76

Art. 76

In vigore dal 19 ott 2009
1.   L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti: a) sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove; b) sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o c) sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.
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