Art. 72

Art. 72

In vigore dal 19 ott 2009
Fatti salvi gli articoli da 73 a 78 sono ammessi in esenzione i beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-72