Art. 70
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera d), è limitata agli stampati e agli oggetti a carattere pubblicitario:
a)
che sono destinati esclusivamente a essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico sul luogo della manifestazione;
b)
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
Storico versioni
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