Art. 68
In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni:
a)
che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa;
b)
che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti;
c)
che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario;
d)
che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio;
e)
che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione;
f)
che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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