Art. 68

Art. 68

In vigore dal 19 ott 2009
L’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è limitata ai campioni: a) che sono importati gratuitamente in quanto tali o sono ottenuti durante la manifestazione da merci importate alla rinfusa; b) che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico al momento della manifestazione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti; c) che sono identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario; d) che non possono prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente sono presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio; e) che, nel caso dei prodotti alimentari e delle bevande di cui alla lettera d), sono consumati sul posto, nel corso della manifestazione; f) che, per il loro valore globale e la loro quantità, sono in rapporto con la natura della manifestazione, con il numero dei visitatori e con l’importanza della partecipazione dell’espositore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-68