Art. 67
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli :
a)
i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un’esposizione o ad una manifestazione consimile;
b)
i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;
c)
i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un’esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;
d)
gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un’esposizione o manifestazione consimile.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «esposizione o manifestazione consimile» si intendono:
a)
le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato;
b)
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
c)
le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o cultuale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;
d)
le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;
e)
le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo.
Non rientrano, tuttavia, nella definizione le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci.
Storico versioni
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