Art. 63
In vigore dal 19 ott 2009
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera a), sono ammessi in esenzione i campioni di merci il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.
2. Le autorità competenti possono esigere che, per essere ammessi in esenzione, taluni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privarli della qualità di campioni.
3. Ai fini del paragrafo 1, per «campioni di merci» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione.
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