Art. 62
In vigore dal 19 ott 2009
1. Sono ammessi in esenzione, nei limiti e alle condizioni fissati dalle autorità competenti:
a)
i doni offerti ai sovrani regnanti e ai capi di Stato;
b)
i beni destinati a essere utilizzati o consumati, durante il loro soggiorno ufficiale nella Comunità, dai sovrani regnanti e dai capi di Stato di un paese terzo, nonché dalle personalità che li rappresentano ufficialmente.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può però essere subordinata dallo Stato membro d’importazione alla condizione della reciprocità.
3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle persone che beneficiano, a livello internazionale, di prerogative analoghe a quelle di un sovrano regnante o di un capo di Stato.
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