Art. 59

Art. 59

In vigore dal 19 ott 2009
Fatte salve, se del caso, le disposizioni che si applicano al traffico internazionale di viaggiatori e con riserva degli , sono ammessi all’esenzione i beni: a) importati da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo o in un territorio terzo e in tale occasione hanno ricevuto tali beni in regalo dalle autorità ospiti; b) importati da persone che effettuano una visita ufficiale nella Comunità e che in tale occasione intendono offrirli in regalo alle autorità ospiti; c) offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati in un paese terzo o in un territorio terzo, ad una autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo che svolga attività di pubblico interesse, situati nello Stato membro d’importazione e autorizzati dalle autorità competenti a ricevere tali beni in esenzione.
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