Art. 57

Art. 57

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Gli enti di cui all’, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire dell’esenzione o che prevedano di utilizzare i beni ammessi in esenzione a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti. 2.   Per i beni posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione, quando essi sono ceduti a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione del presente capo o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiarne in applicazione dell’, l’esenzione resta acquisita se questi li utilizzano per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, tali beni sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. 3.   I beni utilizzati dall’ente beneficiario dell’esenzione a fini diversi da quelli previsti dal presente capo sono sottoposti all’applicazione dell’IVA all’importazione loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-57