Art. 55
In vigore dal 19 ott 2009
1. I beni di cui all’, primo comma, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario dell’esenzione, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare dell’esenzione in applicazione dell’, l’esenzione resta acquisita se tale ente utilizza le merci in questione per fini che danno diritto alla concessione di tale esenzione.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione e della cessione è subordinata al pagamento preliminare dell’IVA secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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